Prova finale

Adempimenti amministrativi Esame di Laurea

Regolamento del corso di studio

ART. 1 – LA PROVA FINALE

La prova finale può essere sostenuta solo dopo aver conseguito 90 CFU utili. La prova finale consisterà nella discussione di una dissertazione scritta (tesi) elaborata in modo originale, sotto la guida di un relatore, di norma nell’ambito di una disciplina inclusa in uno dei settori scientifico-disciplinari presenti nell’ordinamento del corso di studio biennale e nel quale siano stati conseguiti 20 crediti, o almeno 10 crediti previo accordo con il relatore.

La dissertazione dovrà avere il taglio di una monografia scientifica e dimostrare, insieme all’informazione approfondita sull’argomento trattato e sugli studi precedenti, adeguate capacità di impostazione metodologica e di orientamento critico, che consentano il raggiungimento di risultati almeno in parte originali.

ART. 2 – IL RELATORE

Relatore della tesi può essere qualsiasi docente che, al momento dell’assegnazione della tesi stessa, impartisca ufficialmente, anche per mutuazione, uno degli insegnamenti presenti nella programmazione didattica del Corso di laurea magistrale.

I docenti che momentaneamente svolgono l’attività didattica nel CdL triennale in Storia possono assegnare la tesi chiedendo l’approvazione del Consiglio di CdL.

AI laureando è assegnato, dalla Commissione didattica del CdLS, un secondo relatore (ossia correlatore), che esamina la tesi nella sua forma definitiva, dopo la consegna alla Segreteria, e ne riferisce alla Commissione nella seduta di laurea.

Il relatore della tesi può indicare un terzo relatore, che abbia collaborato a seguire il candidato. Il terzo relatore può essere un docente esterno al Dipartimento o un esperto del settore, che abbia seguito il lavoro svolto dal candidato; in questi casi il terzo relatore integra la Commissione per il singolo candidato, come previsto dal Regolamento Didattico d’Ateneo.

ART. 3 – LA COMMISSIONE

La Commissione per la prova finale di Laurea specialistica, nominata dal Direttore, è costituita, come stabilito dal Regolamento Didattico d’Ateneo, da cinque docenti universitari, professori o ricercatori del Dipartimento, di cui almeno tre professori di ruolo. Per ogni singolo candidato la commissione può essere integrata, fino ad un massimo di ulteriori due membri, da altri docenti universitari od esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica o professionale.

ART. 4 – IL VOTO FINALE

Il voto di laurea, espresso in 110/110 con eventuale lode, sarà attribuito dalla Commissione di laurea, sulla base del curriculum dello studente, della sua maturità scientifica e preparazione attestata attraverso la prova finale, con i seguenti criteri:

Per il calcolo della media del candidato, si tiene conto di tutte le attività utili ai fini del raggiungimento dei 120 CFU prescritti che comportino una valutazione in trentesimi e corrispondano ad almeno 6 CFU.

La media dei voti si ottiene sommando i voti conseguiti nelle attività curriculari (riportate alla base comune di 6 crediti, e cioè contando due volte gli esami da 12 crediti) e dividendo il risultato per il numero degli addendi. La media così ottenuta sarà convertita in 110/110 e successivamente arrotondata all’intero superiore.

Alla media aritmetica sarà aggiunto 1 punto se almeno 36 CFU sono stati conseguiti con lode. Alla votazione risultante la Commissione potrà aggiungere fino a un massimo di 5 punti, sulla base della qualità e dei risultati del lavoro svolto e documentato dalla tesi.

Qualora il candidato raggiunga il punteggio di 110, la Commissione potrà aggiungere la lode, all’unanimità, nel caso in cui la tesi sia giudicata di notevole qualità scientifica.

Modello di esempio per calcolo della media

Frontespizio tesi Storia e Civiltà

Regolamento di Ateneo

Articolo 25 – Esami finali di corso di studio

1. Per conseguire la laurea o la laurea magistrale è necessario superare l’esame finale dei relativi corsi di studio. I requisiti per l’ammissione all’esame di laurea o di laurea magistrale sono stabiliti dagli ordinamenti didattici e dai regolamenti didattici dei corsi di studio. Per il conseguimento della laurea magistrale è comunque prevista la presentazione di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.

2. La prova finale del corso di studio è sostenuta innanzi ad una commissione formata da cinque docenti universitari, professori o ricercatori del Dipartimento interessato, di cui almeno tre siano professori di ruolo. Per ogni singolo candidato la commissione può essere integrata, fino ad un massimo di ulteriori due membri, da altri docenti universitari od esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica o professionale fatto salvo quanto previsto per gli esami che hanno valore di esame di stato.

3. La commissione è nominata dal Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto. La presidenza della commissione spetta di norma al presidente del consiglio di corso di studio o al professore a ciò designato nell’atto di nomina, ovvero, se inclusi nella commissione, al rettore o al Direttore di Dipartimento.

4. Nella valutazione del candidato i membri della commissione devono tenere conto, oltre che del giudizio sull’esame finale di corso di studio, del curriculum di studi del candidato, secondo criteri generali contenuti nel regolamento didattico del corso di studio. La votazione è definita collegialmente dai membri della commissione in centodecimi. L’ esame di laurea e di laurea magistrale è superato se la votazione finale non è inferiore a sessantasei. La commissione, all’unanimità, può concedere la lode.

5. In un anno solare devono essere previsti non meno di sei e non più di nove appelli di esami finali di corso di studio.

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